Il senato approva il disegno di legge n. 2208 in materia di Whistleblowing
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- Nov, 09, 2017
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Il 18 ottobre 2017 il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge n. 2208 in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, il c.d. Whistleblowing.
La ratio di tale disegno di legge è di tutelare gli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui ne hanno avuto conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Tra le modifiche apportate dal Senato vi è l’aggiunta di un terzo articolo rispetto alla precedente formulazione, disciplinante l’obbligo del segreto d’ufficio, aziendale, personale, scientifico e industriale.
Tra le principali modifiche apportate all’art. 1 troviamo:
– l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile che omette di svolgere attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
– l’onere a carico del datore di lavoro di dimostrare che le misure discriminatorie, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione medesima;
– la tutela dell’autore delle segnalazioni che avrà diritto, qualora licenziato, ad essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, e avrà altresì diritto al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subìti; nonché al rimborso delle spese legali sostenute.
Per quanto riguarda l’art. 2, volto a tutelare il dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, le principali novità riguardano:
– la possibilità, per il soggetto che effettui le segnalazioni e per l’organizzazione sindacale indicata dal medesimo, di denunciare le misure discriminatorie irrogate nei suoi confronti all’Ispettorato nazionale del lavoro;
– la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, adottato nei confronti del segnalante, nonché la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c. o di qualsiasi altra misura ritorsiva. In caso di controversie legate all’irrogazione delle predette sanzioni, l’onere della prova che le medesime siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa è posta a carico del datore di lavoro.